«Targa non leggibile e assenza del deposito del contratto di appalto dell’autovelox tra il Comune di Galatina e la ditta vincitrice». Con queste motivazioni, il giudice di pace di Lecce, Cosimo Rochira, ha annullato un verbale per eccesso di velocità ad un automobilista sanzionato tramite l’apparecchio elettronico Photored F17dr, installato lungo la strada Statale 101, in territorio di Galatina. Il gdp, nella sentenza ha quindi rilevato del tutto illegittima la procedura di rilevazione delle infrazioni. Il giudice, in accoglimento di tutti i motivi di ricorso proposti dall’automobilista, assistito in giudizio dall’avvocato Alfredo Matranga, ha rilevato come il mancato deposito della completa documentazione, da parte dell’amministrazione comunale, comporta la mancanza di prova della presunta violazione. In particolare, è emerso in sentenza, che dalle foto dell’auto “colpita” dalla presunta infrazione, non si può leggere la targa e manca inoltre il deposito del contratto di appalto tra il Comune e la ditta vincitrice dello stesso, e le relative verifiche e tarature richieste dall’Ente. Quindi secondo il giudice non vi è prova della infrazione, né della corretta installazione e del corretto funzionamento dell’apparecchiatura.
L'illegittimità del verbale
Inoltre, in via preliminare, il Gdp ha rilevato l’illegittimità del verbale per una inidonea segnalazione dello strumento di rilevazione, come sancito anche dalla Corte di Cassazione in precedenti sentenze, che richiamando il codice della strada, hanno escluso l’obbligo di contestazione immediata nel caso di strade indicate dal prefetto.